Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 45
CAPO VI. Decreti.
Tutti i decreti di liquidazione di pensioni, assegni o indennita' o di riscatto di servizi, sono trasmessi alla Corte dei conti in originale e in duplice copia. Non possono essere emessi decreti collettivi di riscatto di servizi, ne' di liquidazione di pensioni indirette, ne' di liquidazione di pensioni o indennita' dirette, se siano miste o privilegiate.