Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 52
CAPO VII. Pagamento degli assegni di quiescenza.
L'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - ricevuto il ruolo di iscrizione di una pensione con il relativo certificato (libretto), accerta, in base alle rubriche a schedario, di cui all'articolo precedente, che a favore del titolare della pensione non sia iscritta presso di essa altra pensione o stipendio, prende nota del ruolo di iscrizione nel registro indicato nell'articolo precedente e, quindi, provvede all'invio del certificato di iscrizione (libretto) al Comune di residenza del pensionato, con l'apposita lettera a stampa conforme al modello allegato I, dandone avviso all'interessato. Nel caso, invece, che risulti in corso di pagamento altro assegno di attivita' o di quiescenza a favore del titolare della pensione, l'Intendenza di finanza sospende il pagamento della nuova pensione, in attesa di provvedimenti dalla competente Amministrazione centrale.