Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 53
CAPO VII. Pagamento degli assegni di quiescenza.
Il podesta', direttamente o a mezzo di un funzionario del Comune, da lui delegato, accerta l'identita' personale del titolare del libretto e che sussistano le condizioni alle quali sia subordinato il godimento della pensione; quindi consegna al pensionato il certificato di iscrizione, ritirandone ricevuta, che viene da lui autenticata. E' pure da lui autenticata, con la propria firma e col suggello del Municipio, la firma e la fotografia del pensionato sul certificato di iscrizione. Nel caso che il pensionato non sappia o non possa firmare, la consegna del certificato di iscrizione avra' luogo alla presenza di due testimoni che convalidano con la propria firma il segno di croce del pensionato, tanto sulla ricevuta, quanto sul certificato di iscrizione. Per i minori e i dementi il certificato di iscrizione e' consegnato, con le modalita' indicate nel comma precedente, al loro legale rappresentante, la cui fotografia viene autenticata, in luogo di quella del pensionato.