Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 63
CAPO VIII. Disposizioni finali.
Ogni Amministrazione, che provvede alla liquidazione del trattamento di quiescenza, ha un proprio archivio e due registri, nei quali vengono rispettivamente annotati, per numero progressivo, tutti i decreti concessivi e negativi ed i relativi estremi di emissione e di registrazione.