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Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 · Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 — Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 64

CAPO VIII. Disposizioni finali.

In KraftAmtlicher Text

Presso il Ministero delle finanze e' istituito un ufficio, per la formazione e la custodia di uno schedario generale delle pensioni. Ogni ufficio centrale o direzione generale trasmette all'ufficio, non appena registrato il relativo decreto alla Corte dei conti, una scheda per ciascuna pensione o altro assegno continuativo liquidato, redatta conformemente agli allegati F, G, H al presente decreto. L'ufficio schedario del Ministero delle finanze, ricevuta la scheda di cui al comma precedente, ricerca se al nome del pensionato o del dante causa esista altra partita di pensione e fa conoscere il risultato delle indagini all'Amministrazione che dispose la liquidazione.