Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 64
CAPO VIII. Disposizioni finali.
Presso il Ministero delle finanze e' istituito un ufficio, per la formazione e la custodia di uno schedario generale delle pensioni. Ogni ufficio centrale o direzione generale trasmette all'ufficio, non appena registrato il relativo decreto alla Corte dei conti, una scheda per ciascuna pensione o altro assegno continuativo liquidato, redatta conformemente agli allegati F, G, H al presente decreto. L'ufficio schedario del Ministero delle finanze, ricevuta la scheda di cui al comma precedente, ricerca se al nome del pensionato o del dante causa esista altra partita di pensione e fa conoscere il risultato delle indagini all'Amministrazione che dispose la liquidazione.