Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 65
CAPO IX. Disposizioni transitorie.
Le domande per la riversibilita' delle pensioni, gia' liquidate dalla Corte dei conti, devono essere dirette al Ministero delle finanze. Il Ministero (Ufficio schedario), ricevuta la domanda, vi appone il timbro a calendario, ne prende nota sulla scheda relativa alla pensione del dante causa e trasmette la domanda stessa all'Amministrazione liquidatrice, con l'indicazione dei dati risultanti dalla scheda. Contemporaneamente richiede alla Corte dei conti il fascicolo della pensione liquidata e lo trasmette all'Amministrazione. Quando le ricerche del Ministero delle finanze avessero esito negativo, viene ugualmente inoltrata la domanda all'amministrazione competente con l'annotazione del caso. Nello stesso modo si provvede nei casi in cui sia prodotta domanda per l'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431 .