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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 1

TITOLO I DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI. CAPO I.

In KraftAmtlicher Text

La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti e' rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata: a) del certificato di nascita; b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione; c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 4° dell' art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ; d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati. Il requisito di cui al n. 4° dell' art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea. L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilita' preveduti nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge e nell'art. 13 del presente R. decreto. Il diploma di laurea e' restituito all'interessato dopo che il Direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.