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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 4

TITOLO I DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI. CAPO I.

In KraftAmtlicher Text

Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Direttorio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale. Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento. Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante e' cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica gia' compiuto.(1) ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alla disposizione dell' art. 4, comma terzo, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , i praticanti procuratori, i quali abbiano interrotto la pratica perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, rimangono inseriti nel registro dei praticanti ancorche' la durata dell'interruzione sia superiore a sei mesi". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Regio D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179 , convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1938, n. 610 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I benefici stabili negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono estesi, in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed avvocati ed ai candidati negli esami di procuratore, di avvocato e di notaio, i quali, in dipendenza di servizio militare non isolato prestato all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute negli articoli stessi".