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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 37

CAPO IV. Della iscrizione negli albi professionali.

In KraftAmtlicher Text

I procuratori che, avendo esercitato la professione per il periodo prescritto, aspirano all'iscrizione nell'albo degli avvocati, debbono unire alla domanda, assieme agli altri documenti necessari, un certificato delle cancellerie delle autorita' giudiziarie presso le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attivita', contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.