Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 38
CAPO IV. Della iscrizione negli albi professionali.
Coloro che aspirano alla iscrizione in un albo di procuratori o in un albo di avvocati a termini, rispettivamente, degli articoli 26, comma primo, lettere b) e c), e 30 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono comprovare la loro appartenenza ad una delle categorie indicate in detti articoli, mediante certificato dell'Amministrazione competente.