Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 52
CAPO II. Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi.
Nei procedimenti che si svolgono davanti al Direttorio del Sindacato nazionale, nel caso preveduto nell' art. 38, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , si applicano le disposizioni precedenti di questo Capo. Le stesse disposizioni si applicano nei procedimenti davanti alla Commissione centrale, nel caso preveduto nell'articolo 54, n. 2, dello stesso Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , osservate per le decisioni le norme dell'art. 64 del presente decreto.