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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 47

CAPO II. Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi.

In KraftAmtlicher Text

Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell' art. 38 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 . La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento e' stato iniziato. Lo stesso Presidente, o un componente del Direttorio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonche' le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine. Il Presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Direttorio, e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell' art. 45 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .