Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 48
CAPO II. Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi.
La citazione e' notificata all'incolpato ed al pubblico ministero. Essa deve contenere: 1° le generalita' dell'incolpato; 2° la menzione circostanziata degli addebiti; 3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potra' essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sara' proceduto al giudizio in sua assenza; 4° l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio; 5° il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni; 6° la data e la sottoscrizione del Presidente. Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il Presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.