Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 49
CAPO II. Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi.
L'incolpato ed il pubblico ministero, qualora inducano testimoni a termini del n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati. Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, ordina la citazione dei testimoni indicati. Qualora non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei testimoni indicati, il Presidente ordina il rinvio del giudizio ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed ai testimoni gia' citati.