Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 45
TITOLO II. DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AI DIRETTORII DEI SINDACATI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CAPO I. Disposizioni generali.
((Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti)) . Il termine puo' essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio. L'interessato, qualora ne faccia istanza, e' ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli puo' essere assistito da un difensore.