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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 45

TITOLO II. DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AI DIRETTORII DEI SINDACATI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CAPO I. Disposizioni generali.

In KraftAmtlicher Text

((Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti)) . Il termine puo' essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio. L'interessato, qualora ne faccia istanza, e' ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli puo' essere assistito da un difensore.