Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 44
TITOLO II. DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AI DIRETTORII DEI SINDACATI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CAPO I. Disposizioni generali.
Le deliberazioni della Commissione centrale e quelle dei Direttorii sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.