Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 43
TITOLO II. DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AI DIRETTORII DEI SINDACATI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CAPO I. Disposizioni generali.
Per la validita' delle deliberazioni della Commissione centrale e' necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Per la validita' delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Direttorii dei Sindacati a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e' necessario l'intervento di non meno della meta' del numero complessivo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.