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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 43

TITOLO II. DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AI DIRETTORII DEI SINDACATI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CAPO I. Disposizioni generali.

In KraftAmtlicher Text

Per la validita' delle deliberazioni della Commissione centrale e' necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Per la validita' delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Direttorii dei Sindacati a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e' necessario l'intervento di non meno della meta' del numero complessivo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.