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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 69

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

In KraftAmtlicher Text

Gli albi degli avvocati e quelli dei procuratori debbono contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro cognome, nome e paternita' nonche' dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'Ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell'autorita' giudiziaria presso la quale il giuramento e' stato prestato. Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene. Sono elencati in un registro apposito i procuratori che siano stati nominati sostituti di altri procuratori a termini dell'art. 9 dello stesso Regio decreto-legge. Nel registro deve essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato. L'albo speciale preveduto nell' art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve contenere il cognome, nome e paternita' degli iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene. L'albo speciale e' pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.