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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 70

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

In KraftAmtlicher Text

Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternita', luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'Universita' dalla quale fu conferita. Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 . Il registro, prima dell'uso, e' numerato e firmato in ciascun foglio dal Segretario del Sindacato. Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell'articolo 3 del presente decreto. I praticanti ammessi al patrocinio davanti alle preture, i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.