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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 71

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

In KraftAmtlicher Text

Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera e) del presente decreto, i cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti presenti in ciascuna udienza. Al termine dell'udienza il foglio del registro e' vistato dal Presidente in continuazione delle firme raccolte. ((8))

--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".