Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 72
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Per essere ammessi al giuramento di cui agli articoli 8 e 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , gli interessati debbono esibire all'autorita' giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Segretario de Sindacato, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti. L'autorita' giudiziaria da' immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento a Segretario del Sindacato competente.