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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 73

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

In KraftAmtlicher Text

Nei casi di cui all' art. 66 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , il Direttorio del Sindacato, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, puo' adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno. Qualora la necessita' urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Direttorio puo' permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo procuratore od avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Direttorio non appena ne sia richiesto. Il procuratore o l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti puo' essere autorizzato dal Direttorio a farsi rilasciare dagli Uffici del Sindacato, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonche' la copia integrale di quei documenti che, a giudizio insindacabile del Segretario del Sindacato, occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.