Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 74
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Presso la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori e' costituito un Ufficio di segreteria composto di un magistrato di grado non superiore al sesto, e di non piu' di quattro funzionari di cancelleria. Il magistrato ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra quelli addetti al Ministero.