Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 75
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Presso il Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori e presso i Direttorii dei Sindacati locali, gli Uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite al Direttorii stessi col R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e col presente decreto, sono diretti da un componente del Direttorio nominato dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.