Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 76
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Gli Uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente della Commissione centrale e dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.