Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 77
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti: a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario; b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio. Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali e' controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.