Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 78
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Per l'esercizio delle funzioni di spettanza dei Comitati di cui agli articoli 14, comma secondo, 33, comma sesto, e 38 , comma quarto, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , si applicano le disposizioni dello stesso R. decreto-legge e del presente decreto relative ai Direttorii dei Sindacati per quanto concernono le funzioni medesime.