Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 14
§ III. Aggregazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali:
In relazione alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 del presente decreto: a) s'intende soppresso il numero 37 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'indicazione e la nota seguente: «n) Facolta' di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 13. Vi e', inoltre, un posto di ruolo riservato all'insegnamento di economia e legislazione agraria. La spesa relativa e' a carico del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma, ai sensi del decreto 17 marzo 1927-V, n. 459»; b) s'intende soppresso il n. 26 della tabella B, annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 9 della tabella A, del detto testo unico s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma 4°, dell'art. 10 suddetto. S'intende, inoltre, modificata la tabella G, annessa al testo unico predetto, in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.