Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 15
§ IV. Aggregazione del Regio istituto superiore di magistero.
Le tasse e sopratasse scolastiche della Facolta' di magistero, nella misura di cui alla tabella N, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono devolute in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 152 di detto testo unico, applicandosi per la tassa di concorso per l'ammissione la disposizione dell'art. 225, secondo comma, del testo unico medesimo. Lo Stato corrispondera' all'Universita' di Roma un maggiore contributo annuo pari all'ammontare della dotazione annua presentemente corrisposta dallo Stato medesimo all'Istituto superiore di magistero, della spesa per quattro incarichi d'insegnamento e di quella per quattro posti di personale subalterno, dedotto l'importo delle tasse scolastiche pari all'ammontare delle tasse stesse riscosse nell'anno precedente.
Verweist auf
- Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 152
- Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 225