Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 16
§ IV. Aggregazione del Regio istituto superiore di magistero.
Alla Regia universita' di Roma, sono assegnati: a) i professori di ruolo e il personale di segreteria e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di magistero, nello stato di diretto e di fatto in cui si trovano; b) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori.