Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 17
§ IV. Aggregazione del Regio istituto superiore di magistero.
Il Governatore di Roma, e' obbligato a continuare a fornire alla Facolta' di magistero i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra alla Facolta' stessa.