Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 18
§ IV. Aggregazione del Regio istituto superiore di magistero.
Le entrate e le spese riguardanti la Facolta' di magistero, pure essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Universita' stessa.