Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 3
§ I. Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria.
Le entrate e le spese riguardanti le Facolta' di ingegneria civile e industriale e di ingegneria mineraria e la Scuola di ingegneria aeronautica, pur essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Universita' stessa.