Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 4
§ I. Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria.
Al ruolo dei professori delle Regia universita' di Roma, sono aggiunti i seguenti posti che precentemente sono assegnati al Regio istituto superiore d'ingegneria: per la Facolta' d'ingegnere civile e industriale sedici posti, di cui uno e' riservato all'insegnamento delle trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1930-VII, n. 1411; per la Facolta' d'ingegneria mineraria tre posti; per la Scuola d'ingegneria aeronautica cinque posti. Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia universita' di Roma, verra' dalle Autorita' accademiche aumentato dei posti occorrenti per le anzidette Facolta' e Scuola, rimanendo in soprannumero fino al riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lettera a) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi. Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Universita'. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Universita'.