Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 4
Nel termine di giorni quindici dall'entrata in vigore del presente decreto ciascun capo di archivio notarile dovra' trasmettere al Ministero di grazia e giustizia un elenco in doppio esemplare delle carte da eliminare, con l'indicazione delle date iniziale e terminale di ciascuna serie e della loro quantita'.