Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 3
I notai, anche se non cessati dall'esercizio, dovranno versare ai componenti archivi notarili distrettuali, entro i termini e con le modalita' che verranno stabiliti dai capi degli archivi medesimi, i registri dei protesti cambiari che, a norma dell'art. 1, n. 1, del presente decreto, possono essere immediatamente eliminati, ed i repertori originali degli atti tra vivi di cui al n. 2 dello stesso articolo. Delle avvenute consegne i capi degli archivi redigeranno verbali in doppio esemplare, uno dei quali dovra' rimanere depositato in archivio e l'altro dato al notti che ha eseguito la consegna. Le spese del versamento sono a carico dei notai.