Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 1
Possono essere eliminati dagli archivi notarili del Regno: 1° i registri dei protesti cambiari prescritti dagli articoli 306 del Codice di commercio e 66 del regolamento per, l'esecuzione di detto codice, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 , ad eccezione di quelli portanti i protesti levati dopo il 31 dicembre 1928, i quali saranno eliminati trascorsi dieci anni dalla data dell'ultimo protesto; 2° i repertori originali degli atti tra vivi per gli uffici del registro aboliti con l' art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ; 3° le copie mensili degli annotamenti repertoriali proscritti dall'art. 65, prima parte, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , relativamente ai notari cessati dall'esercizio professionale o che siano trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verificazione a norma degli articoli 107 e 108 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ; 4° le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti depositate a norma del n. 10 dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , abrogato con l' art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562 ; 5° le copie anteriori al trentennio dall'entrata in vigore del presente decreto delle scritture private non autenticate certificate conformi dai richiedenti la registrazione, trasmesse dagli uffici del registro a norma degli articoli 65 dei testo unico sulle leggi del registro, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2072 , e 66 del successivo testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217 ; 6° le denunzie dei contratti verbali eventualmente custodite negli archivi.
Verweist auf
- Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 106
- Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 61
- Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 62
- Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 65