Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 2
Le carte eliminate a norma dell'articolo precedente saranno messe a disposizione del Provveditorato generale della Stato, col quale verranno concordati il prezzo e le modalita' della cessione.
Le carte eliminate a norma dell'articolo precedente saranno messe a disposizione del Provveditorato generale della Stato, col quale verranno concordati il prezzo e le modalita' della cessione.