Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876 Art. 5
((Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli archivi notarili presso l'Amministrazione centrale possono essere comandati al Ministero di grazia e giustizia non oltre otto impiegati appartenenti al ruolo del personale degli archivi notarili, dei quali non piu' di due di gruppo A e non piu' di due di gruppo B.))