Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876 Art. 11
L' art. 5 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072 , e' sostituito dal seguente: « Nella formazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' assegnato nella votazione complessiva un punto a quelli che abbiano conseguito il titolo dell'abilitazione al notariato in virtu' del decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e mezzo punto a quelli che abbiano conseguito tale titolo in virtu' di leggi anteriori ».