Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876 Art. 10
L' art. 4 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072 , e' sostituito dal seguente: « L'esame del concorso per merito distinto per la promozione al grado 8° del gruppo A consta delle seguenti prove scritte: a) trattazione di un tema di diritto civile; b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato con speciale riferimento alle formalita' degli atti notarili; c) trattazione di un tema pratico sull'ordinamento degli archivi notarili; d) trascrizione ed illustrazione di un documento latino scritto in Italia dal secolo XIV al XVI. L'esame di concorso per idoneita' consta delle prove scritte di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente. Le prove orali hanno per oggetto: a) il diritto civile; b) il diritto commerciale; e) l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; d) le tasse sugli affari; e) la paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 2 della tabella allegato C al presente decreto; f) le leggi ed i regolamenti sulla contabilita' ed amministrazione del patrimonio dello Stato ».