Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876 Art. 9
Il comma secondo dell'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072 , e' sostituito dal seguente: « Sono ammessi all'esame di merito gli impiegati dei gradi 9°, 10° e 11°, e a quello di idoneita' gli impiegati dei gradi 9°e 10°, i quali alla data del decreto che indice gli esami abbiano compiuto rispettivamente sei ed otto anni di effettive servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti ».