Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 Art. 2
Titolo I. Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.
Quando non si possa emettere un giudizio definitivo sulla gravita' delle lesioni o malattie che rientrerebbero nella prima, seconda o terza categoria, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente delle infermita' riscontrate, non si fara' luogo all'assegnazione della categoria, ma verra' liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che potrebbe spettare se fossero permanenti i disturbi constatati. La durata dell'assegno, da determinare in base a parere medico, sara' non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Al termine del periodo stabilito si procedera' a nuovo accertamento sanitario, in seguito al quale dovra' assegnarsi definitivamente quella pensione o gratificazione che potra' spettare al militare in base alle ultime constatazioni mediche. Agli effetti sopraindicati il nuovo accertamento sanitario potra' essere fatto anche prima dello scadere del periodo di assegno quando l'interessato ne faccia domanda o quando risulti in modo evidente, per rapporti di autorita' competenti, che le condizioni del militare siano migliorate in modo da permettergli di attendere a lavoro proficuo.