Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 Art. 3
Titolo I. Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.
Agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana morti per ferite, lesioni,. malattie riportate a causa di servizio e' concessa, fino al compimento del quattordicesimo anno di eta', una pensione nella seguente misura giornaliera: L. 1,20 per un orfano; L. 1,70 per due orfani; L. 2,20 per tre orfani; L. 2,70 per quattro o piu' orfani. La concessione stessa e' estesa agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermita' ascritte alla prima, seconda o terza categoria deceduti dopo di essere stati ammessi a fruire della pensione di cui all'art. 1 per aggravamento dell'infermita' che ha determinato l'assegnazione della pensione. Il pagamento delle pensioni concesse agli orfani di cui ai comuni precedenti e' effettuato alle persone che, secondo le consuetudini locali, ne hanno la tutela ed in presenza degli orfani stessi per accertarne la esistenza in vita.