Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 Art. 4
Titolo I. Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.
Indipendentemente dalla pensione agli orfani, al coniuge superstite od, in mancanza, agli ascendenti del militare deceduto nelle circostanze di cui all'art. 3, e' concesso, una volta tanto, un sussidio in misura non superiore a mesi sei della paga giornaliera percepita dal defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, del grado e dell'anzianita' di servizio, nonche' della condotta in servizio militare del defunto.