Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 Art. 7
Titolo I. Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.
In materia di pensioni, gratificazioni e sussidi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 e' ammesso ricorso al Governatore, e, contro la decisione di questi, al Ministro per l'Africa Italiana. Il ricorso e' trasmesso al Ministro pel tramite del Governatore generale Vice Re. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 6 contro le decisioni del Governatore generale della Libia e' ammesso corso al Ministro per l'Africa Italiana.