Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 Art. 8
Titolo I. Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a si estendono ai casi di infermita', lesioni e decessi dipendenti da fatti d'armi o da eventi di servizio verificatisi dal 4 dicembre 1934-XIII. Pero' gli effetti economici delle nuove concessioni di pensioni non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque, per i militari riformati per infermita' di terza categoria al compimento del diciottesimo mese dalla data della riforma.