Regio decreto 16 giugno 1940, n. 656 Art. 1
Gli aeromobili civili, aventi la nazionalita' di uno Stato nemico, e appartenenti a privati, sono autorizzati, a condizione di reciprocita', a uscire dal territorio dello Stato entro un breve termine che sara' fissato dal Ministero dell'aeronautica, sempreche' le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilita' d'impiego a scopi bellici.