Regio decreto 16 giugno 1940, n. 656 Art. 2
Il Ministero dell'aeronautica, previo accertamento della esistenza delle condizioni prevedute dall'articolo precedente, rilascia relativo salvacondotto, indicando in esso le marche di nazionalita' e di immatricolazione dell'aeromobile, il nome del proprietario e l'aeroporto di destinazione.