Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 Art. 3Controllo delle dichiarazioni
I dati dichiarati vengono, dagli organi incaricati dell'accertamento, esaminati e rettificati in quanto inesatti o incompleti. Gli stessi organi provvedono, in caso di omissione, agli accertamenti d'ufficio. Per il controllo dei dati, per la compilazione degli elenchi di cui al 3° comma dell'art. 4, e per la compilazione dei ruoli di cui all'art. 9, gli organi predetti hanno facolta' di valersi degli elementi in possesso degli Uffici provinciali delle corporazioni, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dei Consorzi provinciali tra produttori dell'agricoltura, degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, degli Uffici che conservano i catasti, degli Uffici comunali, delle Mutue malattia, dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, delle Casse mutue per l'assicurazione contro gli Infortuni in agricoltura, nonche' degli elementi eventualmente forniti da altri pubblici uffici.